Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 set 1956
Le Tariffe speciali provvisorie numeri 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, e successive modificazioni, sono abrogate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-12;1070#art-2