Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12, e successive modificazioni; Visti i decreti del Ministro per i trasporti 30 gennaio 1952, n. 2762, e 27 febbraio 1952, n. 3444; Visto il decreto del Ministro per i trasporti - di concerto con il Ministro per il tesoro - 14 marzo 1956, n. 3473; Sentito il Comitato interministeriale, dei prezzi: Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta: . Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono apportate le varianti di cui all'allegato al presente decreto.
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