Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione; Visto il regio decreto 28 agosto 1924, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1924, al n. 9/385 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1924, con il quale venne riconosciuto giuridicamente l'Ente autonomo magazzini generali di Verona; Vista l'istanza 10 novembre 1952 del presidente dell'Ente autonomo suddetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. Sono ratificati a tutti gli effetti gli acquisti di immobili effettuati in epoche varie dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona, in virtù dei contratti 11 settembre 1944, n. 31750 R. M. del comune di Verona; 8 marzo 1949, n. 34387 R. M. del comune di Verona; 16 dicembre 1949, n. 8574 rep. gen. notaio Lino Zamboni di Verona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1956 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 44. - CARLOMAGNO
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