Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 gen 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 68 è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 68. - Fino a quando tutti i posti di professore di ruolo previsti dall'organico non siano coperti da titolari di ruolo dell'Istituto, il Consiglio direttivo sarà costituito, oltre che dai professori titolari dell'Istituto medesimo, da tutti i professori universitari di ruolo che hanno attualmente incarico di insegnamento nell'Istituto universitario di magistero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 9. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-09-05;1489#art-1