Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 2 nov 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475; 27 ottobre 1932, n. 2084; 13 dicembre 1934, n. 2403; 1 ottobre 1936, n. 2019; 20 dicembre 1937, n. 2684; 5 maggio 1939, n. 1145; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 853 e 14 settembre 1954, n. 1058; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di "biochimica applicata" e "zoologia generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 2. - CARLOMAGNO
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