Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 ott 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1917, n. 266, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1918, n. 226, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . La circoscrizione territoriale del Consolato generale in Innsbruck (Austria) è modificata come segue: il Tirolo (occidentale ed orientale), il Vorarlberg, l'Alta Austria e il Salisburghese.
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