Art. 9
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo II

Art. 9

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In vigore dal 15 nov 1956
Il direttore dell'Istituto dura in carica tre anni e può essere confermato. È eletto tra i professori di ruolo dell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-9