Art. 5
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 15 nov 1956
Compongono il Consiglio di amministrazione: 1) il direttore dell'Istituto universitario di magistero, presidente; 2) un professore designato dal Consiglio direttivo; 3) un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università e gli Istituti superiori; 4) un rappresentante del Consorzio di cui al precedente ; 5) un rappresentante degli Enti contribuenti. Il segretario dell'Istituto di magistero funge da segretario del Consiglio. Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni e può essere riconfermato.
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