Art. 31
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo V

Art. 31

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In vigore dal 15 nov 1956
Gli iscritti debbono pagare tutte le tasse, sopratasse e contributi nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. In aggiunta alle predette tasse, sopratasse e contributi, sono inoltre tenuti a pagare una sopratassa annua di frequenza di L. 6000 (seimila). Per la ripartizione e la devoluzione del provento delle tasse e delle sopratasse scolastiche si applicano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori liberi. Per tutto quanto concerne il pagamento dei diritti di segreteria, si osservano le norme vigenti per le Università e gli Istituti superiori. Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito alle sopratasse e tasse scolastiche relative ai corsi di laurea e di diploma propri delle Facoltà di magistero della Università di Stato, si intende estesa all'Istituto universitario di magistero dell'Aquila.
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