Art. 23
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo IV

Art. 23

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In vigore dal 15 nov 1956
Qualsiasi modificazione venisse apportata in seguito circa il trattamento economico dei professori di ruolo delle Università statali, si intende estesa anche ai professori di ruolo dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-23