Art. 22
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo IV

Art. 22

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In vigore dal 15 nov 1956
Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi, che saranno stabiliti dal predetto contratto con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo restando l'altra metà a carico del professore assicurato. Nei casi di sospensione o riduzione dello stipendio, resta al pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal Magistero, salvo la facoltà al professore interessato di assumere a proprio carico anche la predetta quota. La polizza viene intestata all'assicurato.
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