Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'Aquila›Titolo III
Art. 18
18 / 39In vigore dal 15 nov 1956
Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento.
Il Consiglio dei professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni scritte e orali.
L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-18