Art. 18
Statuto dell'Istituto universitario di magistero dell'AquilaTitolo III

Art. 18

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In vigore dal 15 nov 1956
Tutti i corsi comprendono almeno tre ore settimanali di insegnamento. Il Consiglio dei professori stabilisce per quali materie l'insegnamento cattedratico debba essere accompagnato da esercitazioni scritte e orali. L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree e del diploma può essere impartito a classi riunite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-08-09;1185#art-sdi-18