Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 dic 1956
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, tre posti di professore di ruolo destinati agli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura e diritto costituzionale regionale in aggiunta a quelli indicati per le Facoltà di cui al precedente articolo, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-rd-2