Art. 1
In vigore dal 5 dic 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, n. 752;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 911;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 10 febbraio 1955, n. 4;
Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 dicembre 1955, n. 20;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Cagliari in data 13 marzo 1956 per il finanziamento di tre posti di professore di ruolo per gli insegnamenti di linguistica sarda, puericultura diritto costituzionale regionale rispettivamente presso le Facoltà di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, ed economia e commercio dell'Università di Cagliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-rd-1