Art. 5
Convenzione professore diritto costituzionale regionale Cagliari

Art. 5

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In vigore dal 5 dic 1956
Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato, il contributo di lire duemilioniduecentomila di cui al precedente risultasse inferiore alla somma che l'Università di Cagliari è tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente , per il professore di ruolo di diritto costituzionale regionale, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Università medesima la somma occorrente per integrare la eventuale differenza. La inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di ruolo di cui trattasi sarà di conseguenza soppresso e il relativo titolare cesserà dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-cpd-5