Convenzione professore diritto costituzionale regionale Cagliari
Art. 4
20 / 24In vigore dal 5 dic 1956
L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di diritto costituzionale regionale, compresi i relativi oneri fiscali, nonché l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.
Eventuali eccedenze fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Università di Cagliari, dovranno da quest'ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di diritto costituzionale regionale farà capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-cpd-4