Art. 8
Convenzione istituzione professore linguistica sarda presso la Facolta' di lettere

Art. 8

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In vigore dal 5 dic 1956
La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Cagliari è esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi della istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Essa diverrà esecutiva non appena sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine sette e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che lo dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui appresso con me lo sottoscrivono. Il Presidente della Regione BROTZU Il rettore PERETTI L'Ufficiale rogante PIGODDI Registrato a Cagliari il 14 marzo 1956 al n. 8183, mod. 1. vol. 363. - Lire: gratis.
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