Art. 7
Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari

Art. 7

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In vigore dal 5 dic 1956
La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-cip-7-2