Art. 6
Convenzione istituzione professore puericultura Facolta' di medicina Cagliari

Art. 6

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In vigore dal 5 dic 1956
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con conseguente cessazione dal servizio del titolare. Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto d'impiego, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare allo Stato l'importo totale dell'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-31;1264#art-cip-6-2