Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 ott 1956
N. 1058. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione denominata "Opera diocesana per la formazione religiosa e morale della fanciullezza e gioventù", detta anche "Casa del Fanciullo", con sede in Manciano (Grosseto) e viene approvato lo statuto della fondazione stessa. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 160. - RELLEVA
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