Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 set 1956
N. 981. Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei Ciechi viene autorizzata ad accettare una donazione. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-19;981#art-1