Art. 1
1 / 2In vigore dal 16 set 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2411, con il quale il comune di Barghe fu soppresso ed aggregato al comune di Sabbio Chiese;
Vista la istanza in data 30 gennaio 1955, con la quale la maggioranza qualificata degli elettori del cessato comune di Barghe ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sabbio Chiese in data 26 giugno 1955, n. 182, e della Deputazione provinciale di Brescia in data 30 settembre 1947, n. 19/1003/47, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Barghe, in provincia di Brescia, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-15;969#art-1