Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 19 ott 1956
Il Ministro per l'interno decide sul ricorso in base alle ulteriori prove addotte dall'interessato ed agli eventuali nuovi accertamenti che ritenga necessari disporre. Sui ricorsi prodotti dai profughi dai territori esteri, dovrà essere sentito il Ministero degli affari esteri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 1. - CARLOMAGNO
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