Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 ott 1956
Il prefetto dispone gli accertamenti che ritiene necessari e provvede comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. A coloro che vengono riconosciuti profughi è rilasciata una attestazione, in conformità ad un modello predisposto del Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-07-04;1117#art-4