Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 9
9 / 20In vigore dal 16 ago 1956
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria due volte all'anno, Dei mesi di aprile e di dicembre, e in adunanza straordinaria su convocazione - promossa a norma dell', lettera h) - del Comitato esecutivo, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei consiglieri di amministrazione.
Nella adunanza del mese di aprile è approvato il conto consuntivo dell'anno precedente; in quella del mese di dicembre è approvato il bilancio preventivo dello anno successivo.
Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere inviati a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, insieme con l'avviso di convocazione, almeno quindici, giorni prima dell'adunanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-9