Art. 7
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo II

Art. 7

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In vigore dal 16 ago 1956
Ai fini delle designazioni di cui alla lettera a) del precedente , ciascuno Associazione regionale di stampa elegge i propri rappresentanti nell'ambito dell'apposito elenco trasmesso dall'Istituto almeno un mese prima del termine fissato per le elezioni, nel quale sono indicati i giornalisti aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Le designazioni delle Associazioni regionali di stampa debbono essere trasmesse - col relativo verbale delle elezioni, contenente l'elenco dei partecipanti, firmato dagli scrutatori nonché dal presidente o dal consigliere delegato del Consiglio direttivo di ciascuna Associazione regionale di stampa - alla Federazione nazionale della stampa italiana per l'inoltro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-7