Art. 6
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo II

Art. 6

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In vigore dal 16 ago 1956
Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) 22 giornalisti professionisti designati, mediante elezione in ragione di 2 per ciascuna delle 11 Associazioni regionali di stampa; b) 2 giornalisti professionisti designati in sua rappresentanza dal Consiglio direttivo della Federazione nazionale della stampa italiana; c) 4 giornalisti professionisti designati dal Consiglio nazionale della stampa italiana: d) 1 rappresentante degli editori designato dalla Federazione italiana editori giornali; e) 1 rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) 1 rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partecipano alle elezioni di cui alla lettera a) del precedente comma e possono essere designati nella carica di consigliere dell'Istituto, i giornalisti professionisti, non titolari di pensione intera, iscritti all'Istituto che abbiano, alla data della elezione una contribuzione effettivamente versata di almeno un triennio nel quinquennio antecedente alla data predetta, in misura mensile non inferiore a quella corrispondente alla retribuzioni minima stabilita per redattore ordinario dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni dalla data della nomina e possono essere rieletti. Allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche i consiglieri nominati durante il quadriennio a causa di eventuali vacanze.
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