Art. 3
Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni AmendolaCapo I

Art. 3

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In vigore dal 16 ago 1956
L'Istituto, nella misura e alle condizioni previste dalle norme regolamentari, provvede alle seguenti prestazioni previdenziali e assistenziali: A) un trattamento di pensione di invalidità e di vecchiaia a favore dei giornalisti iscritti e dei superstiti; B) un trattamento in caso di malattia; C) un trattamento in caso di tubercolosi; D) un trattamento in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro: E) gli assegni familiari; F) il ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi; G) sussidi e prestiti; H) borse di studio per i figli e per gli orfani degli iscritti; I) costruzione di alloggi, con finanziamento statale, da cedere in affitto o con patto di futura vendita o riscatto; L) eventuali integrazioni complementari e temporanee delle prestazioni previdenziali e assistenziali; M) eventuali forme previdenziali e assistenziali facoltative.
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