Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo I
Art. 3
3 / 20In vigore dal 16 ago 1956
L'Istituto, nella misura e alle condizioni previste dalle norme regolamentari, provvede alle seguenti prestazioni previdenziali e assistenziali:
A) un trattamento di pensione di invalidità e di vecchiaia a favore dei giornalisti iscritti e dei superstiti;
B) un trattamento in caso di malattia;
C) un trattamento in caso di tubercolosi;
D) un trattamento in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro:
E) gli assegni familiari;
F) il ricovero in casa di riposo per i vecchi e gli invalidi;
G) sussidi e prestiti;
H) borse di studio per i figli e per gli orfani degli iscritti;
I) costruzione di alloggi, con finanziamento statale, da cedere in affitto o con patto di futura vendita o riscatto;
L) eventuali integrazioni complementari e temporanee delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
M) eventuali forme previdenziali e assistenziali facoltative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-3