Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo I
Art. 2
2 / 20In vigore dal 16 ago 1956
L'Istituto promuove ed attua la previdenza e l'assistenza nelle forme previste dalle leggi, dal presente statuto e dai propri regolamenti, in sostituzione delle corrispondenti forme obbligatorie, a favore dei giornalisti iscritti nella categoria professionisti del relativo albo.
L'istituto assume le gestioni previdenziali ed assistenziali che gli vengono conferite con disposizione di legge. Può assumere, inoltre, le gestioni previdenziali e assistenziali che gli vengano conferite con contratto di lavoro, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-2