Statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola›Capo II
Art. 12
12 / 20In vigore dal 16 ago 1956
Il Comitato esecutivo:
a) cura il conseguimento dei fini statutari dell'Istituto in attuazione delle direttive dei Consiglio di amministrazione;
b) vigila sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti;
c) delibera sull'assunzione del personale e sul suo trattamento a norma del regolamento organico;
d) delibera sui criteri interpretativi delle norme che regolano il funzionamento dei servizi dell'Istituto;
e) decide sui ricorsi degli iscritti o dei loro aventi causa in materia di prestazioni;
f) fissa, entro le direttive di massima, stabilite dal Consiglio di amministrazione, i criteri per l'assegnazione ai giornalisti, in affitto o con patto di futura vendita o riscatto degli alloggi all'uopo destinati, di proprietà dell'Istituto e determina l'ammontare dei rispettivi canoni;
g) delibera sugli investimenti del patrimonio dell'istituto e, in particolare, in merito alla costruzione, all'acquisto, alla alienazione e alla permuta di beni immobili, urbani e rustici, nonché la eventuale trasformazione dei beni predetti;
h) promuove la convocazione, in via straordinaria, del Consiglio di amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno;
i) propone per l'approvazione al Consiglio di amministrazione i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni illustrative.
Per particolari esigenze funzionali, il Comitato esecutivo, può, inoltre istituire apposite Commissioni per determinati problemi tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-06-20;781#art-sdi-12