Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 lug 1956
N. 577. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione "Pro Juventute" viene autorizzata ad accettare una donazione. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 68. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-30;577#art-1