Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 giu 1957
Le scuole che compongono l'Istituto possono funzionare, oltre che nella sede centrale, in sedi coordinate anche in altri Comuni, in numero non superiore a 7. Ognuna di esse costituisce una unità tecnico-didattica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1697#art-3