Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 giu 1957
Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un annuo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1696#art-4