Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 7 giu 1957
Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1696#art-11