Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 4 giu 1957
Gli oneri posti a carico degli Enti locali dalle disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, vengono assunti dall'E.T.F.A.S. Sardegna, per quanto riguarda edifici scolastici, aziende e campi didattici con le relative scorte ed attrezzature tecniche e servizi accessori di manutenzione, illuminazione, acqua e riscaldamento, finché non subentrino gli Enti locali. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1956 GRONCHI ROSSI - TAMBRONI - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 89. - RELLEVA
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