Art. 21
21 / 22In vigore dal 4 giu 1957
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 70.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi, delle aziende annesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-22;1693#art-21