Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 20 ott 1956
N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi del Lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal comune di Bologna un appezzamento, di terreno, sito nel Comune stesso, al fine di costruirvi la Casa del Mutilato del Lavoro. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 195. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-10;1122#art-1