Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 lug 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: È istituito l'Ufficio del registro di Anzio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-05-03;530#art-1