Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 giu 1956
Il Prefetto di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1956 GRONCHI TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1956 Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 208. - CARLOMAGNO
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