Capo I
Art. 7
7 / 56In vigore dal 6 dic 1956
La gestione dei lavori spetta alle amministrazioni, enti, aziende o cooperative incaricati delle costruzioni che ne rispondono a tutti gli effetti verso la gestione INA-Casa.
La vigilanza sui lavori spetta alla gestione INA-Casa, che a tal fine si può avvalere di professionisti di sua fiducia.
I collaudatori e le Commissioni di collaudo, qualunque sia l'importo delle opere, saranno nominati dalla gestione INA-Casa tra coloro che siano iscritti nello elenco del Ministero dei lavori pubblici.
Sulle vertenze sorte con le imprese in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penalità contrattuali, ove l'importo delle richieste superi i trenta milioni, deve essere sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.
Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, la gestione INA-Casa dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti incaricati nei termini fissati dalle singole convenzioni.
Il Comitato di attuazione ai fini dei compiti attribuitigli dal secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si avvale di professionisti di propria fiducia, i quali sono compensati in base a tariffe previamente determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-7