Capo IV
Art. 38
38 / 56In vigore dal 6 dic 1956
Per la fissazione degli oneri a carico degli assegnatari con promessa di vendita, o in locazione, degli alloggi costruiti direttamente da amministrazioni, enti, aziende o cooperative ai sensi del secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli assegnatari su prenotazione con promessa di vendita di alloggi costruiti col piano aggiuntivo previsto dall' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell', ultimo comma, della citata legge 28 febbraio 1949, n. 43, e tenuto conto per quanto concerne gli alloggi in locazione, del disposto del punto 4) dell' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, le stesse norme stabilite dalla gestione INA-Casa per tutti gli altri alloggi.
Il Comitato misto previsto dall', ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentanti dell'ente o dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi.
Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-38