Art. 35
Capo III

Art. 35

35 / 56
In vigore dal 6 dic 1956
Per le costruzioni di alloggi su prenotazione si applicano le disposizioni di carattere generale previste dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148, e dalle presenti norme. Per quanto non stabilito dal presente capo, in relazione agli obblighi ed ai diritti degli assegnatari di alloggio su prenotazione, valgono le disposizioni generali delle leggi citate al comma precedente, nonché quelle previste dagli altri capi delle presenti norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-35