Art. 34
Capo III

Art. 34

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In vigore dal 6 dic 1956
Ai lavoratori prenotatari di alloggi non può, in ogni caso, essere assegnato un alloggio di un numero di vani superiore al numero dei componenti il nucleo familiare più due. I motivi di esclusione previsti dall'ultimo comma dell' delle presenti norme sono applicati anche nei confronti degli aspiranti alla prenotazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-34