Art. 33
Capo III

Art. 33

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In vigore dal 6 dic 1956
La costruzione di alloggi destinati a dipendenti di aziende o gruppi di aziende, è effettuata direttamente dalle aziende o dai gruppi di aziende che hanno provveduto alla prenotazione. Le aziende, ed i gruppi di aziende, in tal caso, sono tenuti ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, salvo rimborso di quanto dovuto da parte della gestione INA-Casa, disposto sulla base di rendiconti periodici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-33