Art. 31
Capo III

Art. 31

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In vigore dal 6 dic 1956
Entro i termini e secondo le modalità stabilite dal Comitato di attuazione, i singoli lavoratori che abbiano effettuato prenotazioni per costruzioni di alloggi dovranno effettuare il versamento delle quote unitarie, pena la decadenza dal diritto all'assegnazione dell'alloggio. Parimenti le cooperative, nei termini e con le modalità citati nel precedente comma, dovranno effettuare il versamento dell'importo corrispondente alla somma delle quote unitarie relative ad ognuno dei soci per i quali abbiano prenotato l'alloggio. Il mancato versamento dell'intero importo fa decadere la cooperativa dal diritto all'assegnazione di tutti gli alloggi prenotati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-31