Capo I
Art. 3
3 / 56In vigore dal 6 dic 1956
I programmi delle opere da eseguire in attuazione del secondo piano settennale devono essere coordinati con quelli predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, in sede dell'apposito Comitato di coordinamento costituito con decreto Presidenziale del 25 gennaio 1954.
Le deliberazioni relative ai tipi ed ai criteri generali di costruzione degli alloggi ed ai complessi urbanistici, in attuazione del secondo piano, sono assunte dagli organi deliberanti del piano stesso previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-3