Art. 24
Capo II

Art. 24

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In vigore dal 6 dic 1956
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta: 1) da un magistrato di cassazione, in servizio od a riposo, presidente, designato dal Ministro per la grazia e giustizia; 2) da un magistrato di appello, in servizio od a riposo, vice-presidente, parimenti designato dal Ministro per la grazia e giustizia; 3) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; 4) da un funzionario del Ministero del tesoro di grado non inferiore a direttore di divisione, designato dal Ministro per il tesoro; 5) da un rappresentante della gestione INA-Casa; 6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate, a base nazionale. In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidenza sono disimpegnate dal vice-presidente. Per ognuna delle categorie, di cui ai nn. 5) e 6) sono nominati i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. I membri della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-24