Art. 22
Capo II

Art. 22

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In vigore dal 6 dic 1956
Qualora, prima della consegna dell'alloggio, la gestione INA-Casa accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa è collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa. Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima della consegna.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-22