Capo II
Art. 19
19 / 56In vigore dal 6 dic 1956
La graduatoria è formata sulla base dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che sono stabiliti in applicazione delle modalità previste dal regolamento.
La graduatoria deve essere pubblicata, con indicazione del punteggio, nel Foglio annunzi legali della Provincia.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla stessa Commissione provinciale prevista dal precedente che provvede, in via definitiva, con decisione motivata, nel termine di novanta giorni a decorrere dal giorno successivo al termine massimo stabilito per la presentazione delle opposizioni.
In difetto di opposizione, trascorsi i termini indicati nel comma precedente, ovvero dopo la pronunzia sulle opposizioni, la graduatoria è rimessa alla gestione INA-Casa, la quale nel termine di trenta giorni dà conoscenza della propria approvazione, ovvero dell'avvenuta sospensione per i motivi indicati dall'.
Trascorsi i termini suddetti, qualora non sia intervenuta la sospensione, la graduatoria diviene definitiva e di ciò è data notizia sul Foglio annunzi legali.
Le opposizioni alla Commissione provinciale si intendono respinte, qualora questa non decida entro il termine di novanta giorni, di cui al terzo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-19