Capo II
Art. 18
18 / 56In vigore dal 6 dic 1956
Le circoscrizioni di zona sono le unità territoriali nelle quali è diviso il territorio nazionale agli effetti delle assegnazioni degli alloggi costruiti in base ai piani dell'INA-Casa. Esse sono stabilire dal Comitato di attuazione e possono comprendere uno o più Comuni.
Agli effetti del disposto del punto 5) dell' della legge 26 novembre 1955, n. 1148, la località in cui sorgono le costruzioni è delimitata dall'ambito territoriale della circoscrizione di zona.
Il punteggio relativo al requisito dell'anzianità di lavoro è attribuito all'aspirante all'alloggio, quando esso concorra in base al titolo della residenza, per l'eventuale periodo in cui abbia prestato la propria attività lavorativa nella circoscrizione di zona nella quale sono costruiti gli alloggi.
Nei casi in cui, in attuazione dei criteri stabiliti dal punto 1) dell' della legge 26 novembre 1955, numero 1148, e dell' delle presenti norme, si renda consigliabile aver riferimento, agli effetti della delimitazione della circoscrizione di zona, a collettività dimoranti in settori urbani riconosciuti sovraffollati e malsani dagli organi tecnici comunali, il Comitato di attuazione può disporre che la circoscrizione di zona sia limitata a parte della giurisdizione territoriale municipale, semprechè da parte del Comune interessato sia stata fornita alla gestione INA-Casa l'area occorrente per la costruzione di alloggi da assegnare ai lavoratori, aventi i requisiti prescritti, residenti o dimoranti nella circoscrizione di zona considerata.
La facoltà per il Comitato di attuazione di stabilire le circoscrizioni di zona indicate al comma precedente è ammessa solo riguardo ai centri urbani per i quali i programmi prevedano la costruzione di non meno di cinquecento alloggi per ogni anno del piano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-04-09;1265#art-18